Con il c.d. milleproroghe, è stata prorogata al 31 Dicembre 2021 la sospensione della decorrenza dei termini per le agevolazioni prima casa, prevista dall’art. 24 del “decreto liquidità”.
Il suddetto articolo prevedeva che “i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.”
Questa disposizione, interviene, sospendendoli, sui seguenti termini:
- periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- termine di un anno entro cui il contribuente che abbia alienato l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” prima dei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale;
- termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione acquistata usufruendo dei benefici “prima casa” ancora in suo possesso;
- termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. (circ. 13.04.2020 n. 9/E AdE).
Detti termini sono sospesi dal 23 Febbraio 2020 al 31 Dicembre 2021 quindi, quando poi riprenderanno a decorrere normalmente.
Attenzione: sospensione significa che i termini ricominciano a decorrere dal punto in cui erano nel momento in cui sono stati sospesi e non ex novo. Se per esempio erano già trascorsi 180 giorni dall’acquisto della prima casa, al termine della sospensione, il conteggio riprenderà dal 181° giorno. Nel caso in cui l’inizio della decorrenza ricada all’interno del periodo di sospensione, tale decorrenza inizierà dal 1° gennaio 2022.
L’Agenzia delle Entrate inoltre, con la risposta n. 235 del 09.04.2021, ha specificato che tale sospensione non si applica al termine di 3 anni richiesto per il completamento dei lavori necessari per la riunione di appartamenti contigui in un’unica unità abitativa. Ricordiamo al riguardo che l’agevolazione prima casa spetta infatti, secondo la circolare 38/E del 12 Agosto 2005, anche “per l'acquisto di appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969” e a patto che il contribuente dimostri l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto.
Per quanto riguarda invece il termine quinquennale previsto per il trasferimento di immobili acquistati con agevolazioni è intervenuta con chiarimenti l’Agenzia delle entrate, (circolare numero 9/E, punto 8) che, interpretando la norma in senso favorevole per il contribuente, ha precisato che “il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis.